COMUNICATO FEDERALE
In merito alle perplessità sollevate da alcuni tesserati su Facebook, relativamente al contenuto della sintesi del verbale di Consiglio Federale del 21 settembre 2019, ed in particolare sul ruolo delle parti in causa nel procedimento civile pendente presso il Tribunale di Asti, la FISB intende precisare, anche al fine di evitare ulteriori equivoci da parte di altri tesserati, che il contenuto della sintesi rispecchia pienamente lo stato del procedimento civile ed è giuridicamente corretto.
Al riguardo si specifica che il sig. Bellini Sergio ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso su ricorso monitorio promosso dalla FISB, instaurando in tal modo un nuovo procedimento, cd. a cognizione piena, finalizzato alla verifica, nel merito, della pretesa creditoria azionata dalla Federazione.
Pur mutando il ruolo delle parti in causa nel passaggio dal procedimento speciale (ricorso per decreto ingiuntivo) promosso dalla FISB, al procedimento ordinario (giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) promosso da Bellini Sergio, nella sostanza non muta la loro qualità.
In buona sostanza il creditore era e resta la FISB ed il debitore era e resta Bellini Sergio, nonostante il procedimento di opposizione instaurato previa sua istanza e nel quale ha assunto la veste, tecnicamente e formalmente, di debitore opponente.
Rispetto alle ulteriori argomentazioni, ed in particolare in merito al tesseramento del sig. Bellini, si osserva che le affermazioni sono anche erronee, ed è opportuno precisare che la sanzione disciplinare comminata dagli Organi di Giustizia è espiabile solo attraverso il tesseramento, come disposto dal Regolamento di Giustizia Federale, ed in caso di mancato tesseramento il periodo di sanzione rimane sospeso per riprendere a decorrere dall’eventuale nuovo tesseramento.
Rispetto all’ulteriore circostanza che impedirebbe il tesseramento, per come i succitati tesserati si domandano, è doveroso rilevare che l’eventuale conflitto di interessi per questioni economiche incide, ai sensi e per gli effetti dello Statuto Federale, sull’eventuale candidabilità alle cariche Federali, centrali e periferiche, ma non è ostativo per il tesseramento alla Federazione per il tramite di una ASD che, pertanto, risulta legittimo anche sotto tale ulteriore profilo ed esente da vizi, neppure a titolo di mere “sviste”.
Sottolineiamo che nel rispetto della trasparenza, la Federazione risponde ai quesiti posti dai propri tesserati che utilizzino i canali istituzionali previsti, tramite le associazioni sportive di appartenenza con il coinvolgimento dei responsabili regionali.