Clicca qui per scaricare - DPCM 03 novembre 2020
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Clicca qui per scaricare - FISB CALENDARIO AGONISTICO 2020
In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 e alle nuove disposizioni come declinate dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alla disciplina del Bowling, sport singolo non di contatto, si segnala che:
1. sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, a porte chiuse e senza pubblico, nel rispetto del protocollo federale: per la FISB le gare di interesse nazionale sono quella indicate nell’allegato in calce;
2. sono pertanto consentite solo le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti agli eventi e alle competizioni di cui al punto 1, ivi compresi coloro i quali devono disputare le fasi regionali propedeutiche di qualificazione alla indicate finali nazionali.
3. non sono consentite altre attività sportive, anche per gli sport che non sono di contatto, se non all’aperto.
Gli atleti autorizzati ad allenarsi e/ disputare competizioni devono attenersi alle disposizioni relative alle proprie zone di competenza regionale, secondo le disposizioni del DPCM del 3 novembre 2020 e delle ordinanze successive relative alle possibilità di spostamento all’interno delle singole regioni e tra regioni.
All’uopo, ove per gli spostamenti sia necessaria l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR. n. 445/2000, si consiglia di munirsi anche di documentazione attestante la partecipazione alle suddette attività concesse (a titolo esemplificativo, documentazione attestante la qualificazione, l’iscrizione, la classifica, ecc.).
In ogni caso restano in vigore le Linee Guida della FISB già pubblicate sul sito istituzionale a cui devono attenersi tutti coloro i quali accedano a qualsiasi a titolo presso i Centri Bowling.
Per quanto riguarda gli spostamenti, la FAQ n. 19 dal DPCM del 3 novembre 2020 sul sito del Dipartimento dello Sport chiarisce che:
"19. È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?
Si è possibile, poiché in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 3, è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste.";