Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto milleproroghe) convertito con legge 23 febbraio 2023, n.18, è entrato in vigore il 29 febbraio scorso apportando alcune modifiche al D.lgs. 36/21.
In particolare:
- Per arbitri e direttori di gara il termine previsto per le comunicazioni al centro per l’impiego, limitatamente al periodo 1° luglio 31 dicembre 2023, è stata prorogata al 31 marzo 2024.
- Gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno la possibilità di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento fino al 30 giugno 2024 (il termine originario scadeva il 31 dicembre 2023).
- È stato introdotto un limite di esenzione relativo e non assoluto per i premi corrisposti in occasioni di manifestazioni sportive.
In particolare, a decorrere dal 29 febbraio 2024 le somme versate agli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive dilettantistiche (Premi) non sono assoggettate a ritenute alla fonte ai sensi dell’art. 30, secondo comma, DPR 600/73, a condizione che l’ammontare complessivo corrisposto dal singolo sostituto di imposta al medesimo soggetto nel periodo 29° febbraio – 31 dicembre 2024, non superi l’importo di euro 300.
Nel caso in cui le somme complessive corrisposte superino l’importo di euro 300, dovrà applicarsi la ritenuta sul totale delle somme erogate.
In sostanza, la norma prevede un limite di esenzione relativo e non assoluto, imponendo al sostituto di imposta di verificare in occasione del pagamento del premio se al medesimo soggetto ha già corrisposto nell’anno solare ulteriori premi e, qualora la somma complessiva superi la soglia di euro 300, applicare la ritenuta del 20% sull’importo complessivo.